Come evitare le truffe durante il periodo dei saldi
Periodo dei saldi: come evitare di essere truffati
Quando ha inizio la stagione dei saldi la gran parte di noi si getta nella frenetica caccia all’occasione ma, in diversi casi, invece di fare l’affare potrebbe essere beffato e portare a casa della merce perfino con prezzo maggiorato rispetto al periodo pre saldi o di qualità scadente. Come evitare dunque di essere truffati? Come divincolarsi da eventuali raggiri che si possono incontrare nella districata rete di promozioni messe in bella mostra?
Ecco di seguito alcuni pratici e utili consigli per evitare spiacevoli raggiri
Quando vi trovate di fronte a prezzi con “super sconti” o a offerte “imperdibili” non agite mai d’istinto, perché sono proprio queste le situazioni in cui, nel bel mezzo del marasma dovuto ai saldi, potete imbattervi in una spiacevole truffa. Molto utile invece è attenersi ad una lista degli acquisti precedente ragionata e stilata. In ogni caso, diffidate di tutti quei punti vendita con sconti eccessivi: sconti che arrivano a toccare il 70 o addirittura l’80% possono nascondere dei tranelli come, ad esempio, quello di esporre merce non dell’anno in corso ma datata. Scegliete sempre negozi abituali per le vostre spese in saldo: vi sarà più facile appuntarvi i prezzi applicati durante l’anno e confrontarli con quelli scontati. Non è affatto raro, infatti, che i prezzi esposti durante i saldi siano più alti di quelli applicati durante la stagione.
Mai alla prima stazione
Mai fermarvi alla prima stazione. È pur vero che il periodo dei saldi non dura in eterno, ma il nostro consiglio è quello di non soffermarvi su uno o due punti vendita ma di visitarne il più possibile. Questo per poter confrontare i prezzi e avere un’idea più chiara di dove acquistare. Oltretutto, se durante l’anno quel determinato prodotto era già definito come “offerta speciale” il prezzo dovrà risultare ancora più basso. Sul capo di abbigliamento in saldo deve obbligatoriamente essere esposto il doppio prezzo: quello prima del periodo in saldo e quello con lo sconto, oltre ovviamente la percentuale applicata.
Lo stesso prodotto?
Verificate sempre che il prodotto presente nel negozio sia lo stesso di quello esposto in vetrina. Molti capi d’abbigliamento sono simili e nel caos, tipico di questo periodo, potreste essere indotti ad acquistare un prodotto che non corrisponde a quello che ha colpito la vostra attenzione sotto i riflettori della vetrina allestita. Il negoziante ha la facoltà di far provare o no gli indumenti prima dell’acquisto. Questa discrezione però deve essere valida sempre. Diffidate quindi di quei negozi dove gli abiti non si possono provare durante il periodo dei saldi mentre questo era possibile nel corso della stagione. Stesso discorso vale per il pagamento tramite POS. I negozi che durante la stagione accettano pagamenti con POS sono tenuti ad accettare questa modalità di pagamento anche durante il periodo dei saldi.
Le etichette indicative
Diffidate di tutti quei negozi che iniziano la stagione dei saldi subito dopo una vendita promozionale, come è da diffidare di tutti quei punti vendita dove vengono esposti capi di abbigliamento privi di etichette indicative circa la composizione del tessuto e la cura dello stesso. Questi indumenti, infatti, potrebbero essere stati confezionati appositamente per il periodo dei saldi presentando non solo evidenti difetti ma risultando anche di pessima qualità. Questa “pratica”, lo vogliamo ricordare, è comunque vietata dalla legge e invitiamo, pertanto, tutti i consumatori che si dovessero imbattere in capi d’abbigliamento con etichettatura mancante di segnalare l’esercente.
Prodotti difettosi
Anche se ci troviamo di fronte ad un prodotto scontato questo non significa che i nostri diritti di acquirenti vengano meno. Un capo di abbigliamento scontato non deve comunque presentare difetti e, qualora ci fossero, questi devono essere appositamente segnalati dal rivenditore. Se, dopo aver acquistato un qualsiasi prodotto, tornando a casa vi accorgete che questo presenta un difetto, avrete comunque 60 giorni di tempo per poterlo cambiare tornando dal rivenditore con lo scontrino relativo all’acquisto.
Cosa succede quindi nel caso in cui vi accorgete solo in un secondo tempo che il capo acquistato presenta un difetto? Tornati dal negoziante con lo scontrino relativo all’acquisto vi troverete a optare tra:
– Scegliere un altro capo privo di imperfezioni
– Nel caso non fosse presente lo stesso modello, avrete la possibilità di sceglierne una altro con egual prezzo o superiore
– Chiedere una ulteriore riduzione del prezzo
– Chiedere la restituzione della somma impiegata per l’acquisto
– Chiedere un buono da poter spendere in un altro momento
Ecco cosa si legge nel sito della Guardia di Finanza a proposito di questo:
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater). In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova). L’art. 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519–ter c.c.), ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.
Fonte: www.gdf.gov.it
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