Decreto cura italia per le famiglie
Con l’emergenza coronavirus, le scuole chiuse e i figli a casa, il Governo ha pensato ad un Decreto Cura Italia che possa aiutare gli italiani.
Nel Decreto si parla di sostegni alle aziende, alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Vediamo insieme questo ultimo punto.
Coronavirus bonus famiglie
Tutte le richieste verranno fatte per via telematica attraverso il portale INPS che si sta muovendo per poter rispondere a questa esigenza dei cittadini. Nel Decreto Cura Italia gli aiuti per le famiglie sono essenzialmente due: voucher baby sitter e congedi parentali retribuiti al 50%. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Voucher baby sitter
Questa è la soluzione che il governo ha trovato al momento per poter rispondere alle esigenze della famiglie con figli di età inferiore ai 12 anni, il cui servizio educativo-formativo è stato sospeso a causa della chiusura delle scuole. Importante: il voucher è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Chi può richiedere il voucher baby sitter
- genitori con figli di età 0-12 anni (il limite dei 12 anni entro la data del 5 marzo 2020)
- genitori affidatari o in affido pre-adottivo
- genitori con figli oltre i 12 anni che presentano handicap in situazioni di gravità (iscritti comunque a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati presso centri assistenziali)
- lavoratori dipendenti del settore privato
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori Autonomi iscritti all’INPS)
- lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)
- lavoratori dipendenti Pubblici
Per tutti questi il voucher baby sitter è erogabile fino ad un massimo di 600 euro a famiglia.
Possono richiedere il voucher baby sitter anche queste categorie di lavoratori, in prima linea durante l’emergenza Covid-19:
- Medici
- Infermieri
- Operatori socio sanitari
- Tecnici di radiologia medica e di laboratorio biomedico
- Personale di sicurezza, difesa e soccorso al pubblico
Per queste categorie l’importo complessivo arriva fino a 1.000 € per nucleo familiare.
Chi non può richiedere il voucher baby sitter durante l’emergenza per Covid-19:
Il bonus di baby-sitting non è fruibile se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo
Inoltre è possibile cumulare il bonus per per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile). Ma anche con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per voucher baby sitter
Tutte le domande potranno essere presentate dalla prima settimana di aprile. L’INPS si sta muovendo in questo senso per rendere disponibile sulla piattaforma un canale apposito. La domanda potrà essere presentata:
- per via telematica attraverso il sito INPS nella sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”
- chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante)
- attraverso i servizi offerti gratuitamente dai patronati
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Per poter fare domanda, come vi abbiamo anticipato sopra, sarà necessario attivare il libretto famiglia attraverso il sito INPS nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.
Congedi Coronavirus
È un congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni e può essere richiesto da uno solo dei genitori per nucleo familiare nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
Chi può richiedere il congedo coronavirus
- genitori lavoratori dipendenti / privati
- genitori affidatari
- genitori con affidamento temporaneo di minori
- tutti i genitori con figli da 0-12 anni con un’indennità riconosciuta al 50% della retribuzione
- tutti i genitori con figli da 12-16 anni, ma senza indennità riconosciuta
- genitori con figli affetti da handicap, senza limiti di età (iscritti comunque a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati presso centri assistenziali) con un’indennità riconosciuta al 50% della retribuzione
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
Non si può presentare domanda se:
- l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting
IMPORTANTE:
I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Come fare domanda per il congedo coronavirus
- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età 3-12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età +12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19 presentando la domanda anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
Per i lavoratori dipendenti Pubblici, le modalità di fruizione del congedo per Covid-19 e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro e NON devono presentare alcuna domanda all’INPS.
La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
È possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19:
- con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)
- con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
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In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese per i lavoratori dipendenti del settore privato e per tutti i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
Per questa categoria la domanda si può fare per il lavoratore:
- che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi
- privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni
- dipendente per il quale è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
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