Ecobonus al 110% è legge: approvato il Decreto Rilancio, cosa prevede

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Il Decreto Rilancio finalmente ieri è stato approvato anche dal Senato ed è ufficialmente legge. L’ecobonus al 110% è stato confermato e sono state approvate anche le ultime novità introdotte di recente nella bozza. Sì anche agli interventi nelle seconde case.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato ieri ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera.

In linea di massima è stata confermata l’ultima bozza sull’ecobonus al 110% con qualche lieve modifica. Ricordiamo che tale incentivo è volto a incrementare l’efficienza energetica degli edifici di almeno due classi energetiche attraverso due tipologie di interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico);
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico purché siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

Sì anche all’econbonus nelle seconde case

La detrazione è valida anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, tranne quelle di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera.

A cambiare però sono i tetti di spesa detraibili rivisti al ribasso, che cambiano in base al tipo di abitazione per cui è richiesto l’incentivo.

“La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari” si legge nel testo del decreto.

Per tutte le altre informazioni di seguito il nostro approfondimento:

Ecobonus al 110%, al via dal 1° luglio requisiti e interventi ammessi per gli incentivi

Qui il testo definitivo approvato dal Senato

Fonti di riferimento: Senato

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Da Greenme

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