Il caso del bimbo di Parma, il biologo: “Giudice deve avere ok Asl per obbligo a vaccini”

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"Ben 7 esperti hanno certificato che il bimbo debba essere sollevato dall'obbligo per le sue condizioni di salute". Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print

ROMA – “Se un bambino ha una storia sanitaria per la quale, secondo parere di specialisti, e’ in valutazione sospesa dalle vaccinazioni, in assenza di una controparte, il giudice in base a cosa ha deciso che per essere nella legge il bambino debba essere per forza vaccinato?“. E’ questo l’appello al giudice che Franco Trinca, biologo nutrizionista clinico, che si occupa da anni di polimorfismi genetici in relazione a possibili reazioni avverse ai vaccini, intervistato dalla Dire, lancia in merito alla decisione del Tribunale di Parma di obbligare il figlio di P., mamma coraggio il cui caso DireDonne sta seguendo, di sottoporsi alle vaccinazioni nonostante “ben 7 esperti- come la legale Giampaoli ha ricordato- abbiano certificato che il bimbo debba essere sollevato dall’obbligo per le sue condizioni di salute“.

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Fa notare il biologo che: “Se esistono pareri sanitari (anche di specialisti privati consultati dalla madre) fondati su analisi e sulla storia clinica del bambino o familiare, prima di procedere ad attuare sul bambino il programma vaccinale previsto, il pediatra, i dirigenti sanitari e medici vaccinatori dell’ASL hanno il dovere e l’obbligo medico-legale di ben valutare lo stato di salute del vaccinando anche alla luce di tutti i certificati sanitari e relazioni scientifiche ad egli relativerivolge”.

I legali della mamma P. nei giorni scorsi hanno diffuso a tal proposito una nota per difendere la mamma dall’accusa di essere ‘no vax’. “Il vaccino non e’ stato effettuato perche’ i sanitari- come ha ricordato l’avvocata- non hanno firmato la dichiarazione di responsabilita’ sul rischio di danni per il minore”.

Rispetto agli obblighi vaccinali previsti dalla legge Lorenzin, il comma 3 dell’art. 1 ricorda Trinca che – come e’ dovuto dal principio di precauzione e dal diritto di ogni persona al rispetto della propria integrita’ psicofisica (artt. 2 e 32 della Costituzione e art. 3 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE)- “le vaccinazioni possono essere differite o omesse ‘in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta’”.

Per stare nella legge Lorenzin, la 119/2017, chiarisce il biologo: “Non esiste solo una condizione per ‘non essere fuori legge’. Ci sono quattro casi e credo che un Procuratore della Repubblica lo sappia. Eccoli: aver effettuato le vaccinazioni previste; essere stato esonerato da una o piu’ vaccinazioni in quanto gia’ immunizzato; aver avuto dal pediatra di libera scelta un certificato di ‘differimento temporale’ o di ‘omissione delle vaccinazioni’ per accertati motivi di salute. C’e’ stato questo vaglio sul bambino figlio della mamma di Parma?” si domanda il biologo esperto e rivolge questo appello al giudice e ai giuristi.

“A quanto sembra, il pediatra e i dirigenti sanitari dell’ASL di competenza, al momento dell’esecuzione forzosa delle prime vaccinazioni del bambino- dichiara Trinca- si sono sentiti nell’impossibilita’ di attestarne la perfetta idoneita’ a riceverle (a seguito delle precedenti attestazioni sanitarie portate a loro conoscenza dal legale della mamma, peraltro gia’ prodotte prima dell’accompagnamento coercitivo deciso dal giudice). In base a cosa il giudice ha deciso o potrebbe decidere ancora d’imperio che solo la vaccinazione coatta del bambino soddisfi la legge 119/2017?. Come fa un giudice, che di per se’ non ha titoli sanitari per valutare e decidere, ad escludere che le condizioni di salute di quel bambino consiglino in base al principio di precauzione di differire od omettere del tutto il programma vaccinale? Se manca questo parere rispetto alla certificazione sul caso del bimbo di Parma, come previsto dalla legge e come prodotta dai diversi sanitari- conclude il biologo- in base a cosa- ripete ancora una volta- il giudice ha deciso per la vaccinazione coercitiva?“.

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