Maternità obbligatoria tutto quello che serve

Condividi
Tempo di Lettura: 4 minuti

Il congedo parentale, conosciuto meglio come congedo di maternità o semplicemente maternità obbligatoria è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso alle mamme per prendersi cura del bambino nel suo primo anno di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Maternità obbligatoria a chi spetta: ecco le categorie

Maternità obbligatoria per lavoratrici dipendenti

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (la donna può richiedere anche di posticipare l’astensione dal lavoro di un mese se non ha particolari criticità e se il lavoro svolto lo consente).

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (sempre che la madre non sia entrata in maternità un mese prima della data presunta e quindi i mesi diventano quattro) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce).
  • l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con l’allattamento).

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In condizioni normali dunque la maternità obbligatoria dura 5 mesi

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

Maternità obbligatoria per disoccupate

L’indennità di maternità spetterà alle donne che risultano disoccupate o sospese dal lavoro, indipendentemente dal fatto che percepiscano l’indennità di disoccupazione con le seguenti differenze:

  • mamme senza lavoro: devono essere senza lavoro da non oltre 60 giorni rispetto alla richiesta di indennità
  • mamme che percepiscono indennità di disoccupazione: non siano trascorsi più di 180 ore dalla fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità

Tutte devono aver versato contributi settimanali almeno pari a 26 settimane nei due anni precedenti alla richiesta di congedo di maternità.

Maternità obbligatoria per lavoratrici agricole

Se lavori in un’azienda agricola puoi trovarti a svolgere mansioni considerate incompatibili con la gravidanza.

Cosa si deve fare per richiedere l’indennità di maternità a rischio o facoltativa:
Se i lavori svolti posso essere rischiosi per la gravidanza la prima cosa da fare è compilare la domanda per l’allontanamento a lavori vietati. In questo modulo si può fare anche fare richiesta per un prolungamento della maternità di 4 mesi dopo il termine della maternità obbligatoria (fino al compimento del 7° mese del figlio), l’accettazione di tale richiesta è a discrezione dell’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro.

Se il lavoro svolto non comporta rischi per la donna in gravidanza anche in questo i tempi previsti per l’indennità di maternità obbligatoria sono di 5 mesi. 

Maternità obbligatoria per libere professioniste

Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L’indennità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

Indennità congedo maternità lavoratrici autonome

Il congedo parentale spetta alle lavoratrici autonome che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per le lavoratrici autonome il congedo parentale ha una durata massima di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Anche in caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo tre mesi entro un anno dall’inserimento del minore nella famiglia. Se si tratta di un parto gemellare, adozione plurima il congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

L’indennità corrisposta alla mamma in questo caso corrisponde al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

Maternità obbligatoria per colf e badanti

Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza entrano in vigore le regole previste per la tutela di maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto a mantenere il posto di lavoro e a un’indennità sostitutiva della retribuzione.

La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’INPS, pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche.

Anche in questo caso la maternità obbligatoria dura 5 mesi

Prolungamento maternità obbligatoria 7 mesi: chi ne ha diritto

Gli artt. 7 e 17 del D.lgs n. 151/2001 stabiliscono che la lavoratrice madre abbia diritto a prolungare l’astensione obbligatoria post partum qualora le condizioni di lavoro o ambientali siano considerate pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il  parto, quando la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Quindi in questo caso la proroga estende di almeno 4 mesi l’astensione che normalmente è di 5 mesi. Il provvedimento è adottato anche in questo caso dalla Direzione provinciale del lavoro (DPL), anche su richiesta della lavoratrice.

I periodi di astensione obbligatoria post-partum prolungati fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino sono disposti dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro. Per usufruire di tale periodo di astensione post parto la lavoratrice dovrà comunicare al datore di lavoro il certificato (o l’autocertificazione) di nascita del figlio e l’intenzione di riprendere l’attività lavorativa al termine dell’astensione obbligatoria di cui all’art 16 del T.U.

A chi spetta la maternità anticipata

La maternità anticipata è disciplinata in Italia dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 151/2001  e può essere richiesta dalle lavoratrici che operano in condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per salute della donna o del bambino, o per le donne che effettuano lavori faticosi, insalubri o che comportano il sollevamento di pesi, e non possono essere temporaneamente assegnate a una mansione diversa.

Il diritto alla maternità anticipata spetta anche alle lavoratrici dipendenti, incluse le lavoratrici agricole e domestiche, e alle libere professioniste iscritte alle gestione separata dell’Inps, che presentano una gravidanza a rischio.

Come si calcola l’indennità di maternità

L’indennità di maternità corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera.

Si deve far riferimento al mese lavorato prima della sospensione del rapporto di lavoro. Il calcolo della retribuzione media giornaliera (rmg), relativamente all’indennità di maternità, è analogo a quello utilizzato per ricavare la retribuzione media giornaliera in caso di malattia: i criteri di determinazione della rmg variano comunque a seconda della categoria e, in alcuni casi, del particolare tipo di rapporto.

Loading